domenica 21 dicembre 2014

L'atto finale

Monza giovedì 9 ottobre 2014 ore 12:30.
La Giunta Allevi - di rito senza la Lega, ognuno per conto proprio, come quasi sempre nei 5 anni di governo provinciale - saluta i dipendenti.

L'emendameno appovato al Senato !!!!!! Fine degli homines provinciales

421. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in pari al 30 per cento per le con con Paesi di cui della presente legge, i predetti enti possono deliberare una . Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo. 422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell’ambito delle procedure e degli osservatori di cui all’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente. 423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 30 deI decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. Si applica l’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 3 milioni di euro per l’anno 2016. 424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell’economia e delle finanze nell’ambito delle procedure di cui all’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. 425. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, Afam ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all’assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l’elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all’articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall’acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all’amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni e` fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. 426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall’articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. 427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo, altresì, ove necessario all’imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall’Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l’assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell’ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari. 428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 426 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contribuiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento dei soprannumeri e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego, nonché la conduzione del Piano per l’attuazione della raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una "Garanzia per i giovani", le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell’ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e` autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al fondo sociale europeo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall’Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. 430. considerazione del processo di trasferimento funzioni di cui all'articolo comma 89, della legge 7 aprile 2014, 56, le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento nell'anno 2015 dei mutui che non stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi l e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, 269, convertit con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, 326, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma lettera c), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente restano a carico dell'ente richiedente. 431. Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate (di seguito “Piano”), I Comuni elaborano progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Entro il 30 giugno 2015; i Comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e dei turismo, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 432. Con il decreto di cui al comma 421, sono definite, in particolare: a) la costituzione ed il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate (di seguito "Comitato"), composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzione di Presidente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonchè da un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle provincie autonome, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e per la programmazione e il coordinamento della politica economica, dell'Agenzia del demanio e dell'Associazione nazionale comuni italiani. Ai componenti dei Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese; il Comitato opera avvalendosi del supporto tecnico delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) la documentazione che i Comuni interessati debbono allegare ai progetti, comprendente, tra l'altro, una relazione degli interventi corredata da tavole illustrative ed elaborati tecnico - economici e dal cronoprogramma attuativo degli stessi; c) la procedura per la presentazione dei progetti; d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato, tra i quali: 1. la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale; 2. il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare. riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive; 3. la tempestiva esecutività degli interventi; 4. la capacita di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati. 433. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Comitato seleziona i progetti in coerenza con i criteri di cui al comma 422, con indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i progetti da inserire nel Piano ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i Comuni promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 425, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonchè i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le Amministrazioni the sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di monitoraggio degli interventi. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano. 434. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 421 a 423, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017, e istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo denominato "somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate". A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 421. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in pari al 30 per cento per le con con Paesi di cui della presente legge, i predetti enti possono deliberare una . Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo. 422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell’ambito delle procedure e degli osservatori di cui all’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente. 423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 30 deI decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. Si applica l’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 3 milioni di euro per l’anno 2016. 424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell’economia e delle finanze nell’ambito delle procedure di cui all’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. 425. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, Afam ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all’assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l’elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all’articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall’acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all’amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni e` fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. 426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall’articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. 427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo, altresì, ove necessario all’imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall’Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l’assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell’ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari. 428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 426 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contribuiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento dei soprannumeri e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego, nonché la conduzione del Piano per l’attuazione della raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una "Garanzia per i giovani", le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell’ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e` autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al fondo sociale europeo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall’Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. 430. considerazione del processo di trasferimento funzioni di cui all'articolo comma 89, della legge 7 aprile 2014, 56, le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento nell'anno 2015 dei mutui che non stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi l e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, 269, convertit con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, 326, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma lettera c), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente restano a carico dell'ente richiedente. 431. Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate (di seguito “Piano”), I Comuni elaborano progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Entro il 30 giugno 2015; i Comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e dei turismo, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 432. Con il decreto di cui al comma 421, sono definite, in particolare: a) la costituzione ed il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate (di seguito "Comitato"), composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzione di Presidente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonchè da un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle provincie autonome, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e per la programmazione e il coordinamento della politica economica, dell'Agenzia del demanio e dell'Associazione nazionale comuni italiani. Ai componenti dei Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese; il Comitato opera avvalendosi del supporto tecnico delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) la documentazione che i Comuni interessati debbono allegare ai progetti, comprendente, tra l'altro, una relazione degli interventi corredata da tavole illustrative ed elaborati tecnico - economici e dal cronoprogramma attuativo degli stessi; c) la procedura per la presentazione dei progetti; d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato, tra i quali: 1. la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale; 2. il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare. riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive; 3. la tempestiva esecutività degli interventi; 4. la capacita di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati. 433. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Comitato seleziona i progetti in coerenza con i criteri di cui al comma 422, con indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i progetti da inserire nel Piano ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i Comuni promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 425, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonchè i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le Amministrazioni the sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di monitoraggio degli interventi. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano. 434. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 421 a 423, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017, e istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo denominato "somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate". A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.