venerdì 6 novembre 2015

Questa è la tendenza generale

Pesaro, 5 novembre 2015 - "Malgrado gli annunci riportati dalla stampa appena un mese fa e nonostante quanto è stato condiviso e concordato nei tavoli di confronto dell’Osservatorio Provinciale, la Provincia di Pesaro Urbino, in seguito ai rilievi mossi dalla Regione che si è rifiutata di acquisire in toto il personale della polizia delle province marchigiane, ha deciso di dividere il destino professionale e il futuro dei 22 operatori

giovedì 18 giugno 2015

Commento al decreto

Fermo restando che si tratterà solo di un decreto legge da convertire in legge con o senza modificazioni entro 60 gg dalla sua pubblicazione, per la sua efficacia deve essere emanato comunque un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che fissi le modalità e le procedure di mobilità.
In assenza di tale decreto,  gli enti interessati potranno autonomamente anche fare accordi o convenzioni tra loro per incentivare o facilitare il passaggio con l’assenso dei lavoratori, ma la norma in emanazione prevede necessariamente un decreto e senza di quello nessun prestatore d’opera potrà essere costretto a trasferirsi. Ovvero non c’è norma nell’ordinamento che può far trasferire da un ente all’altro il lavoratore contro la sua volontà ( ovvero di mobilità obbligatoria) , salvo proprio questa, che necessita però del decreto ministeriale anzi detto, per la fissazione di modalità e procedure.
Quindi ogni chiacchiera è prematura.

Non verificandosi un passaggio di funzioni ( prefigurato nella prima versione dell’articolo), ma solo di personale, non sarà neppure necessario che il Presidente della Regione fissi una data per il passaggio di funzioni.

venerdì 12 giugno 2015

Ecco il regalo alle polizie provinciali


Modalità di transito nei comuni

96. Nei  trasferimenti  delle  funzioni  oggetto  del  riordino  si

applicano le seguenti disposizioni: 

 a) il personale  trasferito  mantiene  la  posizione  giuridica  ed

economica,  con  riferimento  alle  voci  del  trattamento  economico

fondamentale e accessorio, in godimento all'atto  del  trasferimento,

nonchel'anzianita' di servizio maturata; le corrispondenti  risorse

sono  trasferite  all'ente  destinatario;  in   particolare,   quelle

destinate a finanziare le voci  fisse  e  variabili  del  trattamento

accessorio, nonche' la progressione  economica  orizzontale,  secondo

quanto previsto dalle  disposizioni  contrattuali  vigenti,  vanno  a

costituire specifici fondi,  destinati  esclusivamente  al  personale

trasferito,  nell'ambito  dei  piu' generali  fondi  delle   risorse

decentrate del personale delle categorie e dirigenziale.  I  compensi

di produttivita',  la  retribuzione  di  risultato  e  le  indennita'

accessorie  del  personale  trasferito  rimangono  determinati  negli

importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere

incrementati   fino   all'applicazione   del   contratto   collettivo

decentrato  integrativo  sottoscritto   conseguentemente   al   primo

contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo  la  data  di

entrata in vigore della presente legge; 

 b) il trasferimento della proprieta'dei beni mobili e immobili  e'

esente da oneri fiscali; l'ente che  subentra  nei  diritti  relativi

alle partecipazioni societarie  attinenti  alla  funzione  trasferita

puo' provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 

 c) l'ente che subentra nella funzione succede  anche  nei  rapporti

attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il  trasferimento

delle risorse tiene conto anche delle passivita'; sono trasferite  le

risorse incassate relative a pagamenti  non  ancora  effettuati,  che

rientrano nei rapporti trasferiti; 

 d) gli effetti  derivanti  dal  trasferimento  delle  funzioni  non

rilevano, per gli enti subentranti,  ai  fini  della  disciplina  sui

limiti dell'indebitamento, nonche'  di  ogni  altra  disposizione  di

legge  che,  per  effetto   del   trasferimento,   puo'   determinare

inadempimenti  dell'ente  subentrante,  nell'ambito   di   variazioni

compensative a livello  regionale  ovvero  tra  livelli  regionali  o

locali e livello statale, secondo modalita' individuate  con  decreto

del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il

Ministro per gli affari regionali, sentita la  Conferenza  unificata,

che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio. 

 

mercoledì 4 marzo 2015

A.S.1577 il ddl per la riorganizzazione della p.a.

l'emendamento salva polizia provinciale
7.50
PAGLIARIrelatore
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino o soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali, anche all'esito della ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; riordino dell'Associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, in applicazione dei princìpi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà;».



4 marzo 2014

Commissione 1ª (Affari Costituzionali) - Seduta n. 246


Riorganizzazione 
 delle Amministrazioni pubbliche  
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio) 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.
La PRESIDENTE avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 7.112 (testo 2),
10.61 (testo 2), 10.235 (testo 2) e 11.0.5 (testo 2), pubblicate in allegato.
 Inoltre, sono stati presentati ulteriori subemendamenti all'emendamento del relatore 8.0.100 e subemendamenti riferiti a tutti gli altri emendamenti del relatore, pubblicati in allegato al resoconto.
         

 Comunica, quindi, che il senatore Caridi aggiunge la propria firma agli emendamenti 9.10 e 9.12.
Benché la Commissione bilancio non abbia ancora espresso il proprio parere su tutti gli emendamenti, in particolare sugli emendamenti del relatore, propone comunque di procedere alla votazione delle proposte sulle quali la 5a Commissione si è espressa, eventualmente a partire da quelle volte a introdurre un articolo aggiuntivo dopo gli articoli 1 e 2 del disegno di legge.
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) si esprime in senso contrario. A suo avviso, sarebbe preferibile iniziare le votazioni solo conoscendo il quadro complessivo dei pareri formulati dalla Commissione bilancio.
La senatrice LO MORO (PD) concorda con il senatore Calderoli e propone di rinviare l'inizio delle votazioni alla prossima settimana.
Il senatore ENDRIZZI (M5S), nel sottolineare la volontà del Gruppo Movimento 5 Stelle di concludere quanto prima l'esame del disegno di legge in titolo, ritiene preferibile iniziare le votazioni solo quando la Commissione bilancio si sarà pronunciata su tutti gli emendamenti. Si potrebbe tuttavia fissare un termine, scaduto il quale la Commissione potrà procedere alle votazioni senza ulteriori indugi.
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) ritiene condivisibile la proposta di un ulteriore breve rinvio dell'esame del disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione, per consentire alla Commissione bilancio di completare l'esame degli emendamenti.
Il relatore PAGLIARI (PD) precisa che il prolungato rinvio dell'esame del disegno di legge non è attribuibile a responsabilità del relatore o del Governo, che hanno già completato da tempo il lavoro istruttorio sulle proposte di modifica.
Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII) ritiene opportuno rinviare l'inizio delle votazioni, sollecitando tuttavia la Commissione bilancio a pronunciarsi quanto prima su tutti gli emendamenti presentati, dal momento che la riforma è da tempo attesa.
La PRESIDENTE, prendendo atto dell'orientamento maggioritario emerso in Commissione, propone di rinviare il seguito dell'esame.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.