96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si
applicano le seguenti disposizioni:
a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed
economica, con riferimento alle voci del trattamento economico
fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento,
nonche' l'anzianita' di servizio maturata; le corrispondenti risorse
sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle
destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento
accessorio, nonche' la progressione economica orizzontale, secondo
quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a
costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale
trasferito, nell'ambito dei piu' generali fondi delle risorse
decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi
di produttivita', la retribuzione di risultato e le indennita'
accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli
importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere
incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo
decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di
entrata in vigore della presente legge;
b) il trasferimento della proprieta'dei beni mobili e immobili e'
esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi
alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita
puo' provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti
attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento
delle risorse tiene conto anche delle passivita'; sono trasferite le
risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che
rientrano nei rapporti trasferiti;
d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non
rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui
limiti dell'indebitamento, nonche' di ogni altra disposizione di
legge che, per effetto del trasferimento, puo' determinare
inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni
compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o
locali e livello statale, secondo modalita' individuate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata,
che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.
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