venerdì 12 giugno 2015

Modalità di transito nei comuni

96. Nei  trasferimenti  delle  funzioni  oggetto  del  riordino  si

applicano le seguenti disposizioni: 

 a) il personale  trasferito  mantiene  la  posizione  giuridica  ed

economica,  con  riferimento  alle  voci  del  trattamento  economico

fondamentale e accessorio, in godimento all'atto  del  trasferimento,

nonchel'anzianita' di servizio maturata; le corrispondenti  risorse

sono  trasferite  all'ente  destinatario;  in   particolare,   quelle

destinate a finanziare le voci  fisse  e  variabili  del  trattamento

accessorio, nonche' la progressione  economica  orizzontale,  secondo

quanto previsto dalle  disposizioni  contrattuali  vigenti,  vanno  a

costituire specifici fondi,  destinati  esclusivamente  al  personale

trasferito,  nell'ambito  dei  piu' generali  fondi  delle   risorse

decentrate del personale delle categorie e dirigenziale.  I  compensi

di produttivita',  la  retribuzione  di  risultato  e  le  indennita'

accessorie  del  personale  trasferito  rimangono  determinati  negli

importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere

incrementati   fino   all'applicazione   del   contratto   collettivo

decentrato  integrativo  sottoscritto   conseguentemente   al   primo

contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo  la  data  di

entrata in vigore della presente legge; 

 b) il trasferimento della proprieta'dei beni mobili e immobili  e'

esente da oneri fiscali; l'ente che  subentra  nei  diritti  relativi

alle partecipazioni societarie  attinenti  alla  funzione  trasferita

puo' provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 

 c) l'ente che subentra nella funzione succede  anche  nei  rapporti

attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il  trasferimento

delle risorse tiene conto anche delle passivita'; sono trasferite  le

risorse incassate relative a pagamenti  non  ancora  effettuati,  che

rientrano nei rapporti trasferiti; 

 d) gli effetti  derivanti  dal  trasferimento  delle  funzioni  non

rilevano, per gli enti subentranti,  ai  fini  della  disciplina  sui

limiti dell'indebitamento, nonche'  di  ogni  altra  disposizione  di

legge  che,  per  effetto   del   trasferimento,   puo'   determinare

inadempimenti  dell'ente  subentrante,  nell'ambito   di   variazioni

compensative a livello  regionale  ovvero  tra  livelli  regionali  o

locali e livello statale, secondo modalita' individuate  con  decreto

del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il

Ministro per gli affari regionali, sentita la  Conferenza  unificata,

che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio. 

 

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